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BK_H 115/04

Bundesstrafgericht · 2004-09-03 · Italiano CH

Reclamo contro omissioni del procuratore federale (art. 105bis PP)

Sachverhalt

A. A.______ è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di po- lizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione al- la legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), organizzazione criminale (art. 260ter CP) e infrazione alle legge federale sulle armi (art. 33 LArm) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 21 luglio 2004 il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza di pericolo di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto.

B. Con lettera del 10 agosto 2004 al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), A.______ ha avanzato alcune richieste urgenti, segnatamente la possibilità di accedere agli atti del procedimento a suo carico (e special- mente dei suoi verbali di interrogatorio), il trasferimento dalle carceri preto- riali di X.______ al penitenziario cantonale ticinese di Y.______, la possibi- lità di avere colloqui telefonici e visite con i famigliari, quella di essere in- formato sul seguito della procedura nonché il dissequestro di una certa somma di denaro per le necessità della famiglia (moglie e tre figli). Queste richieste sono state ribadite in un fax inviato al MPC il 12 agosto 2004.

C. Il 13 agosto 2004 A.______ è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, censurando una denegata, rispettivamente ritardata giustizia per la mancata evasione da parte del magistrato compe- tente delle sue richieste scritte del 10 e 12 agosto 2004. Egli ritiene pure violati il principio della proporzionalità, il diritto di essere sentito nonché gli art. 6 e 8 della CEDU.

D. Con osservazioni del 20 agosto 2004, il MPC postula la reiezione del re- clamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente evidenzia preliminarmente la temerarietà del gravame, introdotto un solo giorno dopo che le richieste formulate le pervenissero; nel merito, essa respinge le cen- sure di mancata e/o denegata giustizia, facendo notare che alcune delle ri- chieste avanzate dal reclamante sono state evase o lo saranno prossima- mente mentre altre, per esigenze processuali, necessitano di ulteriore veri- fica.

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E. Nella sua replica del 24 agosto 2004, il reclamante ribadisce in sostanza le argomentazioni esposte in sede di reclamo; prende nondimeno atto di aver ricevuto dal MPC i verbali di interrogatorio richiesti (cfr. pto d). Al MPC non è stato chiesto di prendere posizione sulla replica del recla- mante.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazio- ne dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1, pag. 190 e giurisprudenza citata).

E. 2 Il presente reclamo si fonda sull’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vi- gore dal 1° aprile 2004, secondo il quale non solo gli atti ma anche le omis- sioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impu- gnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP.

Pertanto, esso è ammissibile solo in questo ambito.

E. 2.1 Il reclamante lamenta anzitutto un’omissione da parte del MPC, per il fatto che l’autorità federale non avrebbe dato sollecita risposta alle sue richieste scritte del 10 agosto 2004, ribadite il 12 agosto successivo tramite fax.

E. 2.1.1 Secondo giurisprudenza constante, gli estremi della denegata o ritardata giustizia sono adempiuti allorquando l’autorità competente amministrativa o giudiziaria non statuisce nel termine previsto dalla legge e/o richiesto dalla natura della vertenza o dal complesso di tutte le circostanze determinanti (DTF 119 Ib 311 consid. 5b; 117 Ia 193 consid. 1c; 103 V 190 consid. 3c). Al riguardo solo elementi oggettivi sono determinanti; la durata del termine ragionevole non deve essere influenzata da questioni estranee al problema da risolvere, quali un eccesso di lavoro o una negligenza da parte dell’autorità (DTF 117 Ia 193 consid. 1c; 107 Ib 160 consid. 3c).

E. 2.1.2 In concreto, appare chiaro che - allo stadio attuale del procedimento - gli estremi di una denegata o ritardata giustizia non sono dati, tenuto conto non solo della natura dell’inchiesta in corso e del tenore delle accuse rivolte

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al reclamante, ma anche del tempo necessario per l’evasione delle nume- rose e dettagliate richieste avanzate. Queste, datate 10 agosto 2004, sono infatti pervenute per posta al MPC solo il 12 agosto successivo; senza nemmeno concedere all’autorità inquirente il tempo necessario per rispon- dere, il giorno seguente, ossia il 13 agosto 2004, egli ha inoltrato il presente reclamo alla Corte dei reclami penali. Pertanto, la censura è manifestamen- te infondata e al limite della temerarietà.

E. 2.2 Infondate risultano pure le accuse di inerzia procedurale rivolte all’operato del MPC. Premesso che non compete alla Corte dei reclami penali ma all’autorità inquirente condurre l’istruttoria e valutare gli atti da assumere (interrogatori, rogatorie, perquisizioni e sequestri,…), non risulta che il pro- curatore federale abbia dilazionato in maniera inammissibile i termini dell’inchiesta; va qui ricordato che il reclamante è stato arrestato, assieme ad altri indiziati, nell’ambito di una complessa inchiesta con ramificazioni in- ternazionali per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, organizza- zione criminale e infrazione alle legge federale sulle armi. La sua posizione processuale deve quindi essere confrontata con quella di altri esponenti dell’organizzazione, agli arresti in Svizzera o all’estero, come pure vanno esaminate le prove finora assunte (sequestri di stupefacente, di armi e di altro materiale). Tenuto conto di quanto sopra, il periodo di detenzione si- nora trascorso (è stato arrestato il 19 luglio 2004) non pare eccessivo, e nemmeno il fatto che in questo periodo egli sia stato interrogato quattro vol- te (l’ultima il 16 agosto scorso) configura una inammissibile inattività inve- stigativa. Del resto, il reclamante non spiega, come esige la giurisprudenza del Tribunale federale, per quali ragioni la durata dell’inchiesta sarebbe ec- cessiva, e segnatamente quali circostanze avrebbero imposto e permesso una trattazione più rapida. In tali circostanze non sono ravvisabili mancan- ze particolarmente gravi o ripetute del magistrato federale, né un suo at- teggiamento ostruzionistico nei confronti delle richieste del reclamante (v. sentenza del Tribunale federale 8G.114/2003 del 28 gennaio 2004, consid. 3.2). Vana è pure, per i motivi indicati in precedenza, la richiesta di essere dettagliatamente e anticipatamente ragguagliato su tutti gli atti che il procu- ratore federale intende assumere.

E. 2.3 Il reclamante postula il suo trasferimento immediato in una struttura carce- raria più adeguata (quale il penitenziario cantonale di Y.______), lamen- tando che le celle pretoriali di X.______ in cui è rinchiuso dal 28 luglio scorso non rispetterebbero più le disposizioni vigenti in materia di deten- zione preventiva. La questione della compatibilità delle carceri pretoriali ticinesi con le norma- tive costituzionali o di valore analogo in materia di carcerazione (v. CEDU)

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non è nuova, ed è stata oggetto di ampio dibattito a livello istituzionale (cfr. Rapport au Conseil fédéral suisse relatif à la visite effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements in- humains ou dégradants [CPT] en Suisse du 11 au 23 février 1996, paragra- fo 70, pag. 34; v. ugualmente la Risoluzione del Consiglio di Stato del Can- tone Ticino n° 975 del 9 marzo 2004). Da tempo le autorità ticinesi, costata- ta l’inadeguatezza delle strutture pretoriali per le detenzioni di media e lun- ga durata, hanno cercato di porre rimedio a questa insoddisfacente situa- zione; una vera e propria svolta si avrà tuttavia solo con la completazione e l’apertura del nuovo carcere giudiziario di Y.______, destinato al carcere preventivo (v. Comunicato stampa del 1° giugno 2004 diramato dalla Can- celleria dello Stato del Cantone Ticino riguardante il nuovo carcere giudizia- rio a Y.______). Fino a quel momento, e in ragione della limitata disponibili- tà al penitenziario cantonale di Y.______, si dovrà pur sempre far capo, per la detenzione preventiva, alle strutture pretoriali. Nel presente caso, come sottolineato dal MPC nelle sue osservazioni, il forte pericolo di collusione esistente nella fase iniziale di questa inchiesta ha consigliato l’incarcerazione dei prevenuti in luoghi differenti, nella Svizzera interna co- me in Ticino, utilizzando le strutture a disposizione. Tenuto conto di quanto sopra, nel caso concreto la detenzione del reclamante, a partire dal 28 lu- glio 2004, nelle carceri pretoriali di X.______, può ancora essere conside- rata conforme alle disposizioni vigenti in materia, garantendo i diritti minimi imposti dalla CEDU. Ciò non significa che il MPC possa prolungare a suo piacimento i termini di detenzione del prevenuto presso le celle pretoriali; i principi dedotti dalla CEDU, valevoli in ogni stadio procedurale, implicano tra l’altro che il prevenuto possa essere trasferito al penitenziario cantonale (o in una struttura analoga), dove le condizioni di detenzione sono certa- mente più dignitose, in un termine ragionevole. Quale termine possa esse- re considerato ragionevole, è questione che va decisa di caso in caso, te- nendo conto in particolare delle circostanze atte a influire concretamente sul pericolo di collusione e, non da ultimo, delle disponibilità oggettive pres- so altri penitenziari.

E. 2.4 Il reclamante chiede inoltre di poter colloquiare, anche in modo sorvegliato, con i propri famigliari, con i quali non ha più contatti dal giorno del suo arre- sto.

E. 2.4.1 La limitazione dei rapporti (colloqui o visite) con i famigliari fa anch’essa parte di quelle restrizioni che l’autorità inquirente può decidere nella fase dell’istruzione preliminare quali, ad esempio, la limitazione dell’accesso agli atti (art. 116 PP) oppure la limitazione per l’imputato di poter conferire libe- ramente con il suo difensore (art. 117 PP); analogamente a queste ultime, anche la restrizione dei contatti con i famigliari deve essere giustificata da

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preponderanti interessi dell’istruttoria (in particolare dal pericolo di collusio- ne) e deve rispettare il criterio della proporzionalità. Il rischio di fuga ed il pericolo di collusione giustificano già di per sé il diritto di limitare le visite, anche quelle del congiunto (DTF 102 Ia 299; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2416, pag. 514).

E. 2.4.2 Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove non è fuori luogo, come evidenziato anche dal giudice istruttore federale nella sua decisione di convalida dell’arresto; non è affatto da escludere che nei suoi contatti con la moglie il reclamante pos- sa dare istruzioni o tentare di comunicare informazioni utili per altri soggetti implicati nell’inchiesta. Nelle osservazioni al gravame, il MPC precisa co- munque di aver autorizzato un colloquio (sorvegliato) con i famigliari in data 20 agosto 2004, dopo che un primo tentativo di raggiungere telefonicamen- te la moglie nel corso dell’interrogatorio del 6 agosto era fallito; risulta inol- tre che il reclamante ha potuto scrivere alla moglie (v. pag. 3 delle osserva- zioni 20 agosto 2004). Alla luce delle considerazioni che precedono, le limi- tazioni sinora imposte dal MPC ai rapporti tra l’imputato e i suoi famigliari possono ritenersi tutto sommato proporzionate e conformi alle norme costi- tuzionali di riferimento, in particolare l’art. 8 CEDU. Qualora i citati rischi di collusione o di inquinamento delle prove dovessero venir meno o ridursi sensibilmente nel seguito dell’inchiesta, l’autorità inquirente dovrà beninte- so concedere all’imputato la possibilità di più ampi contatti con i propri fa- migliari.

E. 2.5.1 Da ultimo, il reclamante sollecita il parziale dissequestro delle relazioni bancarie a lui riconducibili per un importo minimo di fr. 10'000.-, e questo per permettere il sostentamento della sua famiglia durante la sua detenzio- ne. Il MPC si è opposto a tale parziale dissequestro segnalando che l’attività dell’esercizio pubblico in gestione all’imputato - al quale anche la moglie partecipa - assicura un reddito mensile più che confortevole; pure senza vincolo di sequestro sarebbero alcune autovetture del reclamante, di un certo valore (v. osservazioni 20 agosto 2004 del MPC, pag. 3 in basso).

E. 2.5.2 Le osservazioni del MPC, che appaiono sufficientemente motivate, consen- tono di ritenere che in concreto uno sblocco, seppur parziale, dei fondi posti sotto sequestro non appare giustificato; da un lato, l’attività dell’esercizio pubblico che il reclamante gestisce con la moglie a Z.______ garantisce, per sua stessa ammissione, delle entrate lorde di circa 15'000 franchi al mese (v. pag. 3 del verbale di interrogatorio del 20 luglio 2004, allegato B alle osservazioni del MPC); dall’altro, viste le accuse rivolte al reclamante e segnatamente quella di partecipazione ad organizzazione criminale, è op-

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portuno mantenere sotto sequestro l’intero prodotto dell’attività illecita eser- citata, ai fini di un’eventuale confisca (art. 59 CP). Quest’ultima richiesta del reclamante, al pari delle precedenti, non può quindi essere accolta.

E. 3 Viste le considerazioni che precedono, il reclamo deve essere respinto. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1’000.-.

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Dispositiv
  1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 3 settembre 2004 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente, Ponti e Ott, Cancelliere Vacalli Parti

A.______, attualmente detenuto presso le carceri pretoriali di X.______,

reclamante

rappresentato dall’avv. Nadir Guglielmoni

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

opponente

Oggetto

Reclamo contro omissioni del procuratore federale (art. 105bis PP)

B und e ss tr a f g er i c ht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de r a l e T r ib una l pe na l f ede ra l Numero dell’incarto BK_H 115/ 04

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Fatti: A. A.______ è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di po- lizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione al- la legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), organizzazione criminale (art. 260ter CP) e infrazione alle legge federale sulle armi (art. 33 LArm) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 21 luglio 2004 il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza di pericolo di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto.

B. Con lettera del 10 agosto 2004 al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), A.______ ha avanzato alcune richieste urgenti, segnatamente la possibilità di accedere agli atti del procedimento a suo carico (e special- mente dei suoi verbali di interrogatorio), il trasferimento dalle carceri preto- riali di X.______ al penitenziario cantonale ticinese di Y.______, la possibi- lità di avere colloqui telefonici e visite con i famigliari, quella di essere in- formato sul seguito della procedura nonché il dissequestro di una certa somma di denaro per le necessità della famiglia (moglie e tre figli). Queste richieste sono state ribadite in un fax inviato al MPC il 12 agosto 2004.

C. Il 13 agosto 2004 A.______ è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, censurando una denegata, rispettivamente ritardata giustizia per la mancata evasione da parte del magistrato compe- tente delle sue richieste scritte del 10 e 12 agosto 2004. Egli ritiene pure violati il principio della proporzionalità, il diritto di essere sentito nonché gli art. 6 e 8 della CEDU.

D. Con osservazioni del 20 agosto 2004, il MPC postula la reiezione del re- clamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente evidenzia preliminarmente la temerarietà del gravame, introdotto un solo giorno dopo che le richieste formulate le pervenissero; nel merito, essa respinge le cen- sure di mancata e/o denegata giustizia, facendo notare che alcune delle ri- chieste avanzate dal reclamante sono state evase o lo saranno prossima- mente mentre altre, per esigenze processuali, necessitano di ulteriore veri- fica.

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E. Nella sua replica del 24 agosto 2004, il reclamante ribadisce in sostanza le argomentazioni esposte in sede di reclamo; prende nondimeno atto di aver ricevuto dal MPC i verbali di interrogatorio richiesti (cfr. pto d). Al MPC non è stato chiesto di prendere posizione sulla replica del recla- mante.

Diritto: 1. Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazio- ne dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1, pag. 190 e giurisprudenza citata).

2. Il presente reclamo si fonda sull’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vi- gore dal 1° aprile 2004, secondo il quale non solo gli atti ma anche le omis- sioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impu- gnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP.

Pertanto, esso è ammissibile solo in questo ambito. 2.1 Il reclamante lamenta anzitutto un’omissione da parte del MPC, per il fatto che l’autorità federale non avrebbe dato sollecita risposta alle sue richieste scritte del 10 agosto 2004, ribadite il 12 agosto successivo tramite fax. 2.1.1 Secondo giurisprudenza constante, gli estremi della denegata o ritardata giustizia sono adempiuti allorquando l’autorità competente amministrativa o giudiziaria non statuisce nel termine previsto dalla legge e/o richiesto dalla natura della vertenza o dal complesso di tutte le circostanze determinanti (DTF 119 Ib 311 consid. 5b; 117 Ia 193 consid. 1c; 103 V 190 consid. 3c). Al riguardo solo elementi oggettivi sono determinanti; la durata del termine ragionevole non deve essere influenzata da questioni estranee al problema da risolvere, quali un eccesso di lavoro o una negligenza da parte dell’autorità (DTF 117 Ia 193 consid. 1c; 107 Ib 160 consid. 3c). 2.1.2 In concreto, appare chiaro che - allo stadio attuale del procedimento - gli estremi di una denegata o ritardata giustizia non sono dati, tenuto conto non solo della natura dell’inchiesta in corso e del tenore delle accuse rivolte

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al reclamante, ma anche del tempo necessario per l’evasione delle nume- rose e dettagliate richieste avanzate. Queste, datate 10 agosto 2004, sono infatti pervenute per posta al MPC solo il 12 agosto successivo; senza nemmeno concedere all’autorità inquirente il tempo necessario per rispon- dere, il giorno seguente, ossia il 13 agosto 2004, egli ha inoltrato il presente reclamo alla Corte dei reclami penali. Pertanto, la censura è manifestamen- te infondata e al limite della temerarietà. 2.2 Infondate risultano pure le accuse di inerzia procedurale rivolte all’operato del MPC. Premesso che non compete alla Corte dei reclami penali ma all’autorità inquirente condurre l’istruttoria e valutare gli atti da assumere (interrogatori, rogatorie, perquisizioni e sequestri,…), non risulta che il pro- curatore federale abbia dilazionato in maniera inammissibile i termini dell’inchiesta; va qui ricordato che il reclamante è stato arrestato, assieme ad altri indiziati, nell’ambito di una complessa inchiesta con ramificazioni in- ternazionali per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, organizza- zione criminale e infrazione alle legge federale sulle armi. La sua posizione processuale deve quindi essere confrontata con quella di altri esponenti dell’organizzazione, agli arresti in Svizzera o all’estero, come pure vanno esaminate le prove finora assunte (sequestri di stupefacente, di armi e di altro materiale). Tenuto conto di quanto sopra, il periodo di detenzione si- nora trascorso (è stato arrestato il 19 luglio 2004) non pare eccessivo, e nemmeno il fatto che in questo periodo egli sia stato interrogato quattro vol- te (l’ultima il 16 agosto scorso) configura una inammissibile inattività inve- stigativa. Del resto, il reclamante non spiega, come esige la giurisprudenza del Tribunale federale, per quali ragioni la durata dell’inchiesta sarebbe ec- cessiva, e segnatamente quali circostanze avrebbero imposto e permesso una trattazione più rapida. In tali circostanze non sono ravvisabili mancan- ze particolarmente gravi o ripetute del magistrato federale, né un suo at- teggiamento ostruzionistico nei confronti delle richieste del reclamante (v. sentenza del Tribunale federale 8G.114/2003 del 28 gennaio 2004, consid. 3.2). Vana è pure, per i motivi indicati in precedenza, la richiesta di essere dettagliatamente e anticipatamente ragguagliato su tutti gli atti che il procu- ratore federale intende assumere. 2.3 Il reclamante postula il suo trasferimento immediato in una struttura carce- raria più adeguata (quale il penitenziario cantonale di Y.______), lamen- tando che le celle pretoriali di X.______ in cui è rinchiuso dal 28 luglio scorso non rispetterebbero più le disposizioni vigenti in materia di deten- zione preventiva. La questione della compatibilità delle carceri pretoriali ticinesi con le norma- tive costituzionali o di valore analogo in materia di carcerazione (v. CEDU)

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non è nuova, ed è stata oggetto di ampio dibattito a livello istituzionale (cfr. Rapport au Conseil fédéral suisse relatif à la visite effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements in- humains ou dégradants [CPT] en Suisse du 11 au 23 février 1996, paragra- fo 70, pag. 34; v. ugualmente la Risoluzione del Consiglio di Stato del Can- tone Ticino n° 975 del 9 marzo 2004). Da tempo le autorità ticinesi, costata- ta l’inadeguatezza delle strutture pretoriali per le detenzioni di media e lun- ga durata, hanno cercato di porre rimedio a questa insoddisfacente situa- zione; una vera e propria svolta si avrà tuttavia solo con la completazione e l’apertura del nuovo carcere giudiziario di Y.______, destinato al carcere preventivo (v. Comunicato stampa del 1° giugno 2004 diramato dalla Can- celleria dello Stato del Cantone Ticino riguardante il nuovo carcere giudizia- rio a Y.______). Fino a quel momento, e in ragione della limitata disponibili- tà al penitenziario cantonale di Y.______, si dovrà pur sempre far capo, per la detenzione preventiva, alle strutture pretoriali. Nel presente caso, come sottolineato dal MPC nelle sue osservazioni, il forte pericolo di collusione esistente nella fase iniziale di questa inchiesta ha consigliato l’incarcerazione dei prevenuti in luoghi differenti, nella Svizzera interna co- me in Ticino, utilizzando le strutture a disposizione. Tenuto conto di quanto sopra, nel caso concreto la detenzione del reclamante, a partire dal 28 lu- glio 2004, nelle carceri pretoriali di X.______, può ancora essere conside- rata conforme alle disposizioni vigenti in materia, garantendo i diritti minimi imposti dalla CEDU. Ciò non significa che il MPC possa prolungare a suo piacimento i termini di detenzione del prevenuto presso le celle pretoriali; i principi dedotti dalla CEDU, valevoli in ogni stadio procedurale, implicano tra l’altro che il prevenuto possa essere trasferito al penitenziario cantonale (o in una struttura analoga), dove le condizioni di detenzione sono certa- mente più dignitose, in un termine ragionevole. Quale termine possa esse- re considerato ragionevole, è questione che va decisa di caso in caso, te- nendo conto in particolare delle circostanze atte a influire concretamente sul pericolo di collusione e, non da ultimo, delle disponibilità oggettive pres- so altri penitenziari. 2.4 Il reclamante chiede inoltre di poter colloquiare, anche in modo sorvegliato, con i propri famigliari, con i quali non ha più contatti dal giorno del suo arre- sto. 2.4.1 La limitazione dei rapporti (colloqui o visite) con i famigliari fa anch’essa parte di quelle restrizioni che l’autorità inquirente può decidere nella fase dell’istruzione preliminare quali, ad esempio, la limitazione dell’accesso agli atti (art. 116 PP) oppure la limitazione per l’imputato di poter conferire libe- ramente con il suo difensore (art. 117 PP); analogamente a queste ultime, anche la restrizione dei contatti con i famigliari deve essere giustificata da

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preponderanti interessi dell’istruttoria (in particolare dal pericolo di collusio- ne) e deve rispettare il criterio della proporzionalità. Il rischio di fuga ed il pericolo di collusione giustificano già di per sé il diritto di limitare le visite, anche quelle del congiunto (DTF 102 Ia 299; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2416, pag. 514). 2.4.2 Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove non è fuori luogo, come evidenziato anche dal giudice istruttore federale nella sua decisione di convalida dell’arresto; non è affatto da escludere che nei suoi contatti con la moglie il reclamante pos- sa dare istruzioni o tentare di comunicare informazioni utili per altri soggetti implicati nell’inchiesta. Nelle osservazioni al gravame, il MPC precisa co- munque di aver autorizzato un colloquio (sorvegliato) con i famigliari in data 20 agosto 2004, dopo che un primo tentativo di raggiungere telefonicamen- te la moglie nel corso dell’interrogatorio del 6 agosto era fallito; risulta inol- tre che il reclamante ha potuto scrivere alla moglie (v. pag. 3 delle osserva- zioni 20 agosto 2004). Alla luce delle considerazioni che precedono, le limi- tazioni sinora imposte dal MPC ai rapporti tra l’imputato e i suoi famigliari possono ritenersi tutto sommato proporzionate e conformi alle norme costi- tuzionali di riferimento, in particolare l’art. 8 CEDU. Qualora i citati rischi di collusione o di inquinamento delle prove dovessero venir meno o ridursi sensibilmente nel seguito dell’inchiesta, l’autorità inquirente dovrà beninte- so concedere all’imputato la possibilità di più ampi contatti con i propri fa- migliari. 2.5

2.5.1 Da ultimo, il reclamante sollecita il parziale dissequestro delle relazioni bancarie a lui riconducibili per un importo minimo di fr. 10'000.-, e questo per permettere il sostentamento della sua famiglia durante la sua detenzio- ne. Il MPC si è opposto a tale parziale dissequestro segnalando che l’attività dell’esercizio pubblico in gestione all’imputato - al quale anche la moglie partecipa - assicura un reddito mensile più che confortevole; pure senza vincolo di sequestro sarebbero alcune autovetture del reclamante, di un certo valore (v. osservazioni 20 agosto 2004 del MPC, pag. 3 in basso).

2.5.2 Le osservazioni del MPC, che appaiono sufficientemente motivate, consen- tono di ritenere che in concreto uno sblocco, seppur parziale, dei fondi posti sotto sequestro non appare giustificato; da un lato, l’attività dell’esercizio pubblico che il reclamante gestisce con la moglie a Z.______ garantisce, per sua stessa ammissione, delle entrate lorde di circa 15'000 franchi al mese (v. pag. 3 del verbale di interrogatorio del 20 luglio 2004, allegato B alle osservazioni del MPC); dall’altro, viste le accuse rivolte al reclamante e segnatamente quella di partecipazione ad organizzazione criminale, è op-

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portuno mantenere sotto sequestro l’intero prodotto dell’attività illecita eser- citata, ai fini di un’eventuale confisca (art. 59 CP). Quest’ultima richiesta del reclamante, al pari delle precedenti, non può quindi essere accolta.

3. Viste le considerazioni che precedono, il reclamo deve essere respinto. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1’000.-.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 3 settembre 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Nadir Guglielmoni - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu- ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.